Cass. Sezione lavoro, 23 febbraio 2021, n. 4905
4905 (Pres. Tria, est. Di Paolantonio) – Dipendente pubblico – impugnazione di atto amministrativo avanti al giudice ordinario e avanti al giudice amministrativo – Non costituisce abuso del processo e non giustifica la condanna del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Con la sentenza che si allega la Suprema Corte definisce la nota vicenda dei “diplomati magistrali”, già oggetto di lungo contenzioso che aveva visto vincitori i diplomati magistrali, con conseguente loro diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, sancito da Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 1963/2015, orientamento poi ribaltato dall’adunanza plenaria del Cds con la sentenza 11/2017, i cui principi vengono confermati dalla Corte ci cassazione. Viene invece accolto uno dei motivi svolti dai diplomati magistrali che riguardava la condanna ex art. 96 cpc per “lite temeraria” disposta dalla Corte di appello di Brescia, per il fatto che i lavoratori avevano agito contro i provvedimenti del Ministero sia avanti al Giudice del lavoro.
Ciò in primo luogo perché, all’epoca, la giurisdizione era controversa ma, soprattutto, perché ribadisce il principio secondo il quale, secondo le Sezioni unite n. 25836/2016, va “ riconosciuta una diversità fra le azioni da proporre rispettivamente dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo, rimarcando che, in un caso, si fa valere un diritto soggettivo che si assume derivato dalla norma primaria, nell’altro si domanda l’annullamento di un atto amministrativo, ritenuto di per sé preclusivo all’accoglimento della pretesa”, con la conseguente possibilità della coesistenza dei due procedimenti.