Cass. Sezione Lavoro sentenza 15 febbraio 2021, n. 3815
Lavoro pubblico -contratti di somministrazione plurimi a tempo determinato– illegittimità conseguenze
“nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell’ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost., u.c.). Ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l’indennità forfetizzata agevola l’onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico”.
La sentenza in esame nel ribadire un principio consolidato in materia di risarcibilità del danno spettante al lavoratore nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, si segnala per le conclusioni cui è pervenuta in merito alla esclusione ad opera della Corte di Giustizia dall’applicazione della Direttiva 1999/70/CE ai contratti di lavoro a termine in somministrazione, affermando che tale esclusione implichi soltanto l’applicazione diretta di tale direttiva al lavoro somministrato.
Per contro, “non è invece esclusa la possibilità di riconoscere l’operatività di regole risarcitorie identiche a quelle ricavate nel contesto generale dei contratti a termine illegittimi con la P.A. e ciò proprio per il fatto che il diritto interno, come si è visto, persegue il fine preventivo dell’abuso, nel contesto contrattuale della somministrazione di lavoro, riportando la disciplina, sia prima che dopo l’intervento della Direttiva 2008/104/CE, data la contiguità dei fenomeni, a quella del contratto a termine con clausola di durata illegittima”.